Contestazioni a catena

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Retrodatazione delle misure cautelari per fatti diversi anche se la prima condanna è passata in giudizio

 

 

Procedimento penale - Misure cautelari personali - Computo dei termini di durata dell'ipotesi di ordinanze sequenziali che dispongono misure cautelari per fatti diversi. Applicazione de meccanismo di retrodatazione dei termini anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. Mancata previsione, secondo l'interpretazione giurisprudenziale qualificabile come diritto vivente - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati -Possibile elusione dei limiti massimi di durata della custodia cautelare prefigurati dal legislatore - Illegimità costituzionale in parte equa -Assorbimento dell'ulteriore censura. (Cpp, articolo 297. comma 3; Costituzione, articoli 3 e 13, quinto comma)